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Norme sulla reprografia

Qual è il significato della parola “reprografia”?
Per reprografia si intende la riproduzione meccanica di un’opera attraverso fotocopia, xerocopia o sistema analogo.

Possono essere fotocopiati liberamente gli spartiti e le partiture musicali?
L’articolo 68, al comma III, vieta la libera riproduzione di spartiti e partiture musicali, opere tutelate in quanto opere creative appartenenti alla sfera della musica. Per poter effettuare riproduzioni di tali opere dell’ingegno sarà necessario rivolgersi all’autore o al suo avente causa (così si definisce chi acquisisce i diritti dal titolare; nel nostro caso l’avente causa potrà essere l’editore o la società di gestione collettiva dei diritti reprografici).

E’ possibile fotocopiare dei brani senza l’espressa autorizzazione dell’Autore?
Sì, solo nell’ipotesi di uso personale (per sé e massimo per i componenti della propria famiglia) delle riproduzioni e rigorosamente nei termini dell’articolo 68 della Legge. È consentita difatti la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico (art. 68 comma 1).
È libera anche la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici, effettuata da detti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto (art. 68, comma 2).
È consentita, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo (art. 68, comma 3).
I responsabili delle copisterie e centri copia, in cui vengono effettuate, anche gratuitamente, fotocopie, xerocopie o riproduzioni analoghe, sono tenuti a corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe di opere effettuate mediante tali apparecchi, secondo i limiti previsti nel paragrafo precedente. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti dalla legge sul diritto d’autore (art. 181- ter). Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazione delle categorie interessate, tale compenso non può essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri (art. 68, comma 4).
Le riproduzioni tramite fotocopia, xerocopia o sistema analogo per uso personale delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all'interno delle stesse, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, possono essere effettuate liberamente nei limiti stabiliti dal comma III dell’articolo 68 (uso personale, 15% del testo escluse pagine di pubblicità) con corresponsione di un compenso in forma forfetaria a favore degli aventi diritto di cui al comma 2 dell'articolo 181-ter, determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-ter*. Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono. I limiti di cui al comma 3 non si applicano alle opere fuori dai cataloghi editoriali e rare in quanto di difficile reperibilità sul mercato.
È comunque vietato lo spaccio al pubblico delle copie di cui al commi precedenti e, in genere, ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore.

Cosa devo fare per citare un’opera?
Si può liberamente riassumere, citare o riprodurre brani o parti di opera per uso di critica o discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purchè non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali (art. 70, comma 1).
Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta (art. 70 comma 3).
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Art. 181-ter
1. I compensi per le riproduzioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 68 sono riscossi e ripartiti, al netto di una provvigione, dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). In mancanza di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, la misura e le modalità di pagamento dei detti compensi, nonché la misura della provvigione spettante alla Società, sono determinate con decreto del Presidente del Consiglia dei ministri, sentite le parti interessate e il comitato consultivo di cui all'articolo 190. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi quarto e quinto dell'articolo 68 decorre dalla data di stipulazione dei detti accordi ovvero dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. La ripartizione fra gli aventi diritto, per i quali la SIAE non svolga già attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 180, può avvenire anche tramite le principali associazioni delle categorie interessate, individuate con proprio decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato consultivo di cui all'articolo 190, in base ad apposite convenzioni