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Norme sul diritto d'autore

Riportiamo a seguire, per punti principali, la Legge 22 aprile 1941 n. 633 Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. Per rendere più immediata la comprensione dell’argomento trattato, lo abbiamo svolto in forma di risposte a domande puntuali e specifiche. 

Quali sono le opere protette dal diritto d’autore?
La legge sul diritto d’autore protegge tutte le opere dell’ingegno di carattere creativo, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, appartenenti alla

  • letteratura (opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale).
  • musica (le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale; le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti).
  • arti figurative (le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia).
  • architettura (i disegni e le opere dell'architettura).
  • teatro e cinematografia (le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora; le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia).

Sono protetti altresì:

  • programmi per elaboratore (programmi in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso).
  • banche di dati che, per la scelta o la disposizione del materiale, costituiscono una creazione intellettuale del costitutore (raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto).
  • opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico (artt.1- 2).
  • elaborazioni di carattere creativo di un’opera (senza pregiudizio dei diritti sull’opera originaria), quali: le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria o artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale (art. 4).

Le opere collettive: riunione di opere o di parti di opere, con carattere di creazione autonoma, quale risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico, didattico, religioso, politico od artistico, come le enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e i giornali sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte (art. 3).
Le disposizioni della legge sul diritto d’autore non si applicano ai testi degli atti ufficiali dello stato e delle amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere (art.5).

Chi può essere definito Autore?
È autore di un’opera chiunque crea l’opera, salvo prova contraria, ed è indicato come tale nell’opera stessa, nelle forme d’uso. (artt. 6 - 7).

Quali sono i principali diritti dell’Autore?
L'Autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera (art.12) e di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo, originale o derivato.
In particolare l’Autore ha il diritto esclusivo di riprodurre l’opera attraverso la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, la fotocopia, l'incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione (art. 13).
Se l'opera é stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone, il diritto d’autore appartiene in comune a tutti i coautori (art. 10).

Quando un’opera diventa di pubblico dominio?
L’opera diviene di pubblico dominio quando cessano i diritti dell’autore di utilizzazione economica dell’opera, i quali durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte (art. 25), a differenza dei diritti morali che possono essere esercitati una volta morto l’autore da soggetti legati a lui da vincolo di parentela o coniugio indicati nell’articolo 23 della legge sul diritto d’autore.

Che cos’è il “diritto morale” di un autore?
Il diritto morale comprende talune facoltà:

  • il diritto di rivendicare la paternità dell'opera (art. 20) e, nel caso di opera anonima, di rivelarla (art. 21);
  • il diritto di opporsi a deformazioni o modificazioni dell'opera e a ogni altro atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio all'onore o alla reputazione dell'opera stessa (art. 20);
  • il diritto di inedito e di determinare il momento e i limiti di pubblicazione (art. 24);
  • il diritto di ritiro dell'opera dal commercio per gravi ragioni morali (artt. 142 e 143).